La Comunione dei beni: come funziona 

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Due coniugi che decidono di contrarre matrimonio si troveranno davanti due scelte, mantenere il proprio patrimonio separato scegliendo la separazione legale dei beni o decidere di unire il proprio patrimonio  optando per la comunione legale dei beni. 

 

In questo secondo caso tutti i beni mobili e immobili acquistati dalla coppia sia singolarmente che insieme dopo il matrimonio apparterranno ad entrambi i coniugi in egual misura e lo stesso vale anche in caso di fatturato prodotto da eventuali attività economiche avviate e gestite congiuntamente. 

 

In questo articolo esamineremo cosa si intende esattamente con comunione dei beni, la legge italiana che la prevede e cosa succede in caso di separazione e di decesso di uno dei due coniugi. 

La legge italiana che disciplina la comunione dei beni  

Innanzitutto è bene chiarire che il regime della comunione dei beni è quello che si instaura in maniera automatica tra i due coniugi che contraggono matrimonio. 

 

Infatti, la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 ha previsto che questo sia il regime patrimoniale che si avvia nel momento in cui si decide di contrarre matrimonio.

 

Prima di questa riforma le cose erano diverse. La legge fino a quel momento in vigore sanciva che in mancanza di volontà diversa che doveva essere resa esplicita tramite apposita documentazione, il regime della separazione dei beni si instaurasse automaticamente.  

Avere i propri beni in comunione: cosa si intende

Decidere di mettere i propri beni in comunione significa che qualsiasi bene mobile o immobile acquistato dopo il matrimonio diventi di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura. 

 

Questo riguarda anche il patrimonio generato da qualsiasi attività economica costituitasi anche prima del matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. 

 

La comunione dei beni invece non riguarda tutti quei possedimenti di cui i due coniugi erano titolari singolarmente prima del matrimonio, patrimoni ottenuti a seguito di successioni o donazioni che riguardano solo uno dei due coniugi. Lo stesso vale per quei beni che vengono utilizzati per l’attività lavorativa di uno dei due coniugi e pensioni di invalidità lavorativa.

 

Questa normativa vale anche nel caso di debiti e/o insoluti. Infatti, sia se i debiti riguardano entrambi i coniugi sia nel caso in cui siano stati contratti da solo uno dei due per il benessere della famiglia, saranno entrambi a doverne rispondere. 

Il regime di comunione dei beni dura per sempre? 

Nel caso in cui due coniugi abbiano optato per la comunione dei beni, questo sarà il regime che li accompagnerà durante tutta la loro vita matrimoniale ad eccezione di alcuni casi: 

  • I due coniugi decidono di cambiare regime notificandolo davanti ad un notaio; 
  • Uno dei due coniugi fallisce; 
  • In caso di separazione e divorzio; 
  • In caso di annullamento del matrimonio; 
  • In caso di decesso di uno dei due. 

Cosa succede in caso di separazione o divorzio? 

In caso di separazione, il regime della comunione dei beni decade. 

 

Infatti, sia che si tratti di separazione consensuale, sia nel caso di separazione giudiziale, i due coniugi dovranno trovare un accordo sui beni in comune e/o sul patrimonio economico comune decidendo come dividerli e a chi assegnare la casa in cui hanno vissuto.  

 

In particolare, nei casi di separazione dei due coniugi: 

  • Si applicano le regole previste dalla separazione; 
  • I beni in comune devono essere divisi in parti uguali;
  • Se uno dei due coniugi decide di prendere pieno possesso di un bene precedentemente in comune dovrà pagare la parte dell’altro in denaro; 
  • Permane l’obbligo per il coniuge più forte economicamente di assistere la prole con un assegno di mantenimento; 
  • Il coniuge più forte economicamente sarà tenuto al versamento di un assegno di mantenimento anche verso il coniuge più debole se a quest’ultimo non è direttamente attribuibile la colpa della separazione. 

Cosa succede in caso di decesso di uno dei due coniugi? 

La comunione dei beni cessa di essere attiva anche in caso di decesso di uno dei due coniugi. Infatti, si avvia quella che viene chiamata successione ereditaria che tiene conto del regime patrimoniale adottato dai due coniugi. Infatti, il coniuge che rimane in vita acquisisce piena titolarità della sua quota dei beni più una quota della parte di cui era proprietario il coniuge defunto che varia a seconda della presenza o meno di figli e del fatto che il de cuius abbia lasciato un testamento di cui bisognerà tener conto.  

 

Ad esempio nel caso in cui i due coniugi avessero una casa di proprietà, il 50% di questa andrà al coniuge in vita il quale avrà diritto anche ad un’altra parte del  50% restante da dividere con i figli o eventuali beneficiari indicati nel testamento.   

 

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