Le contravvenzioni stradali e la tutela giurisdizionale 

Quotidianamente, ognuno di noi si è trovato nella sgradevole situazione di aver ricevuto una sanzione stradale, irrogata a seguito di violazioni al Codice della Strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato rispetto della segnaletica stradale, ecc.).

 

Forse non tutti sanno che la normativa in vigore prevede, e prescrive, tempistiche e modalità per l’irrogazione della sanzione amministrativa al relativo trasgressore, la cui mancata osservanza può comportare la nullità e/o irregolarità della contravvenzione sollevata e, quindi, dell’intera sanzione.  

Riferimenti normativi principali

In primo luogo, si segnala che ai sensi dell’art. 200 D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), fuori dai casi espressamente indicati dal legislatore, di cui all’art. 201, comma 1 bis, D.Lgs. 285/1992 (che si vedrà a breve), la violazione, possibilmente, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta: dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, oltre che all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

 

Qualora, invece, la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (indicando in modo preciso i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata) deve essere notificata all’effettivo trasgressore (o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S.), entro novanta giorni dall'accertamento: qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi soggetti, entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. 

 

I casi in cui, come sopra esposto, la violazione non possa essere immediatamente contestata sono elencati all’interno del comma 1 bis art. 201 C.d.S., ove sono comprese le fattispecie quali  “impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità”, “attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale” ecc.

La tutela giurisdizionale 

Nella quasi totalità dei casi, la contravvenzione, come sopra visto, viene notificata (a mezzo del servizio postale e/o secondo le altre disposizioni previste dal codice di procedura civile) al diretto trasgressore e/o al responsabile solidale della violazione, anche molto tempo dopo l’effettiva trasgressione; non è raro il caso in cui l’attività compiuta dalla Pubblica Amministrazione, in tal senso, sia illegittima, in violazione delle disposizioni normative suddette.

 

In particolare, la notifica del verbale avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento/infrazione, comporta la nullità della sanzione stessa, per violazione dei termini di legge: in aggiunta, occorre verificare che il verbale sia provvisto di tutti gli elementi indicati dalla legge, a pena di nullità.

Qualora risultino sussistenti ipotesi tali da inficiare il relativo procedimento sanzionato, il trasgressore può impugnare il verbale irrogato, tramite due differenti strade.

 

La prima strada prevede, come indicato nell’art. 203 C.d.S., la possibilità per il ricorrente di impugnare il verbale davanti agli Uffici della Prefettura competente, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione (qualora immediatamente irrogata) ovvero dalla notificazione della stessa: occorre ricordare che l’impugnazione è possibile esclusivamente qualora non si sia proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, nei casi consentiti (il pagamento in misura ridotta esclude la possibilità di impugnare il verbale avanti le autorità amministrative e/o giudiziarie).

 

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di legge, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

 

Il prefetto è obbligato ad esaminare il verbale, gli atti, nonché il ricorso ed i documenti allegati, sentiti anche gli interessati che ne abbiano fatta richiesta: al termine della fase istruttoria, se non ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, con conseguente discarico della posizione in essere nei confronti del trasgressore.

 

Nel caso, invece, in cui l’autorità amministrativa dovesse ritenere fondato l’accertamento, verrà emessa (sempre entro il termine suddetto) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

Contro tale ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono successivamente proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (la cui competenza spetta, per le violazioni al codice della strada, al giudice di pace competente ai sensi di legge, a prescindere dal valore di causa), entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, a pena di inammissibilità. 

 

Alla prima udienza, il giudice può accogliere il ricorso e, pertanto, annullare in tutto o in parte il provvedimento prefettizio, ovvero respingere la domanda, quanto questa sia infondata ovvero presentata oltre il termine suddetto.

 

Alternativamente al rito sopra descritto (ricorso al Prefetto entro 60 giorni, impugnazione provvedimento prefettizio entro 30 giorni all’autorità giudiziaria), il presunto trasgressore può proporre opposizione direttamente davanti all’organo giudiziario (Giudice di Pace), sempre  qualora non sia ancora avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, a pena di inammissibilità

 

In questo caso, il procedimento si instaura ab origine avanti l’autorità giudiziaria, che potrà accogliere ovvero rigettare il ricorso, seguendo l’iter sopra descritto.

L'eventuale cartella esattoriale

Qualora non si sia provveduto né ad estinguere il debito dietro pagamento della contravvenzione, né a presentare i relativi ricorsi secondo i tempi e le modalità sopra descritte (oppure, anche qualora sia stata presentata opposizione ma il trasgressore non abbia provveduto a pagare quanto indicato nell’ordinanza-ingiunzione prefettizia e/o nella sentenza a definizione del procedimento giudiziario), il relativo debito verrà iscritto a ruolo, con emissione di una cartella esattoriale da parte degli Enti di riscossione.

 

L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione per la notifica della cartella esattoriale: ciò significa che l’Ente impositore ha un termine di 5 anni per richiedere coattivamente il pagamento di quanto dovuto, decorso il quale (e senza eventi interruttivi notificati), il relativo diritto di riscossione cadrà in prescrizione, non potendo più essere rivendicato dalla Pubblica amministrazione.

 

L’avv. Simone Usseglio Polatera, è in grado di consigliare e seguire personalmente i soggetti e gli utenti che necessitassero di tutela in caso di sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, avendo maturato esperienza pluriennale in procedimenti di opposizione alle contravvenzioni stradali, oltre che assistere il privato cittadino avverso la cartella esattoriale eventualmente emessa, ritenuta illegittima.


Simone USSEGLIO POLATERA