LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DA REATO DEGLI ENTI

avatar

Domenico AVATI

Non tutti sanno che da più di 20 anni anche le persone giuridiche, oltre alle persone fisiche, possono essere chiamate a rispondere per la commissione di un reato. In determinati casi, a seguito di un illecito penale, alla responsabilità del soggetto fisico (si pensi alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio) si accosterà anche la responsabilità, sotto il profilo penale, del soggetto giuridico (ad esempio quella della società).

 

Il Legislatore italiano, infatti, con il D.lgs. n.231 del 2001 ha introdotto una responsabilità ibrida amministrativo / penale per le persone giuridiche che, in occasione di determinati illeciti commessi da persone fisiche a vantaggio o nell’interesse della società, potranno essere chiamate a rispondere davanti al giudice penale della commissione di un reato.
La sanzione economica viene sempre applicata in caso di condanna dell’ente ed è calcolata secondo il meccanismo delle quote, con un edittale minimo non inferiore a 100 ed uno massimo superiore a 1.000. Le altre sanzioni sono quelle interdittive (che rendono impossibile lo svolgimento dell’attività per un dato arco temporale); la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Non tutti i reati sono alla base della responsabilità della persona giuridica; nel corso degli anni, tuttavia, il novero dei reati presupposto ( artt. 24 e ss. del Dlgs 23) ampiato.

 

Il reato deve essere stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il reato deve essere stato commesso nell’interesse o vantaggio della società e non nell’interesse esclusivo del soggetto che lo ha commesso o di terzi.
Ai sensi dell’art.6 del dlgs 231 l’ente si può liberare dall’addebito della responsabilità penale adottando il c.d modello 231. L’ente potrà nominare un professionista che rediga in modello in base alla realtà effettiva nella quale questo verrà adottato ed alla luce delle esigenze del contesto specifico.

 

Il controllo sull’applicazione del modello andrà fatto da un organismo di vigilanza che dovrà verificare che lo stesso sia efficace.
Il modello 231 può essere anche adottato dopo la contestazione da parte della procura della responsabilità penale della società. L’adozione del modello, che dovrà avvenire prima dell’apertura del dibattimento, permetterà di ridurre le sanzioni pecuniarie e/o eliminare quelle interdittive. 


Domenico AVATI