Unioni civili e matrimonio: quali sono le differenze?

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Tema molto dibattuto negli anni è stato, e continua ad essere, il riconoscimento dei diritti e dei doveri tra coppie omosessuali. Fino al 2016, infatti, a queste coppie non era riconosciuto nessun dovere e, soprattutto, nessun diritto: dopo anni e anni di convivenza, alla morte di uno dei due conviventi, al superstite non era riconosciuto nessun diritto, come la reversibilità e la legittima, cose che invece spettano alle coppie eterosessuali sposate. Molte coppie sono ricorse al matrimonio all’estero, in stati in cui è legale, provando poi a farlo trascrivere qui in Italia, ma senza successo.

 

Dopo anni di lotte, il 20 maggio 2016 è stata votata la legge sulle unioni civili, più conosciuta come legge Cirinnà. L’approvazione della legge Cirinnà è stato il primo passo per poter riconoscere i diritti e i doveri di coppie omosessuali che, fino a quel momento, non avevano nessun riconoscimento legale.
L’unione civille può avvenire tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che, tramite una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, sottoscritta da due testimoni, rendono legale la loro unione.
L’unione civile presenta caratteristiche simili al matrimonio ma rimangono alcune importanti differenze.

 

Le differenze

Come già detto, matrimonio e unione civile, oltre ad avere aspetti comuni, presentano ovviamente delle differenze che hanno creato non pochi malumori. In molti, infatti, ritengono che queste tendono a far perdere di importanza l’unione tra persone dello stesso sesso.
La differenza che forse salta più all’occhio è che nelle unioni civili non vi è l’obbligo di fedeltà, cosa che invece è presente nel matrimonio.
Altra differenza riguarda il cognome. Nel matrimonio, infatti, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, anche se questo non viene indicato sui documenti; nelle unioni civili invece è possibile indicare nella dichiarazione un unico cognome che rappresenti la famiglia. La scelta avviene tra uno dei due cognomi dei coniugi, con la possibilità, per il coniuge con cognome diverso, di anteporre o posporre il proprio cognome a quello prescelto. 

 

Una delle più importanti differenze riguarda i tempi per ottenere lo scioglimento del vincolo. Per ottenere lo scioglimento del matrimonio vi sono tempistiche ben definite: nei casi migliori occorre attendere 6 mesi per poterlo ottenere. Nelle Unioni civili queste tempistiche sono quasi azzerate: lo scioglimento ha effetto immediato e non è previsto un periodo di separazione.

 

Gli aspetti comuni

Gli aspetti comuni tra unioni civili e matrimonio, riguardano soprattutto i diritti. Come già detto, infatti, prima della legge Cirinnà, alle coppie omosessuali non era riconosciuto nessun diritto e nessun tipo di tutela.
Vediamo ora di capire quali sono gli aspetti che accomunano il matrimonio alle unioni civili.
Come per il matrimonio, le due parti che decidono di unirsi con la forma dell'unione civile, hanno l’obbligo di coabitazione. Va infatti indicata la residenza comune ad entrambi.
Rimane immutato il dovere di contribuire sia moralmente, sia materialmente ai bisogni della famiglia, secondo quelle che sono i propri averi e le proprie capacità.
Come per il matrimonio, le parti possono decidere il regime patrimoniale da adottare; se questo non viene specificato, come per il matrimonio, anche nell’unione civile viene automaticamente adottata la comunione dei beni.

 

Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.
Nelle unioni civili valgono le stesse regole di tutela del matrimonio, che assicurano il pieno adempimento degli obblighi da parte dei coniugi.
È molto importante far notare che vengono estese alle unioni civili gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

 

Se il comportamento di una delle due parti dovesse risultare inopportuno, la parte lesa potrà chiedere al giudice l’emissione di un decreto che stabilisce l’allontanamento del partner. Se la parte lesa dovesse, inoltre, avere necessità economiche perché rimasta senza i mezzi adeguati per la propria sopravvivenza, il giudice potrà stabilire il pagamento di un assegno che il partner che ha tenuto una condotta pregiudizievole dovrà versare alla parte lesa. 

 

Lo scioglimento

Come già detto, una delle differenze più importanti sta nelle tempistiche che occorre rispettare per sciogliere il vincolo.
Se una coppia che ha contratto matrimonio ha deciso di mettere  fine al vincolo, dovrà necessariamente rispettare un iter che, nel migliore dei casi, con entrambe le parti di comune accordo, dura almeno 6 mesi. Queste tempistiche variano poi di caso in caso. La presenza di figli, di beni o un coniuge non favorevole alla separazione, possono allungare di molto i tempi: non è raro assistere a divorzi che durano addirittura anni.
La situazione è molto diversa per le unioni civili. In questo caso, infatti, se la coppia decide di porre fine al vincolo, sarà necessario comunicare all’ufficiale di stato civile la propria decisione, decisione che può essere presa anche solo da una delle due parti. Lo scioglimento del vincolo sarà reso effettivo tre mesi dopo la comunicazione della separazione.
Come per il matrimonio, anche per le unioni civili il giudice potrà decidere di riconoscere alla parte più debole un assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva la residenza


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