Coppia di fatto: la Legge Cirinnà

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Filippo Maria TIEZZI

Una coppia di fatto è costituita da due persone che pur essendo non sposate sono ugualmente unite da un vincolo affettivo e convivono in maniera stabile.

 

Legge Cirinnà

La cosiddetta legge Cirinnà si occupa di queste coppie e stabilisce che due persone sono conviventi di fatto quando:

  • Sono entrambe maggiorenni
  • Convivino tra loro
  • Sono legate da un vincolo affettivo che comporta il reciproco sostegno morale o materiale
  • Non sono unite tra loro o con altri da un matrimonio o da una unione civile

La separazione delle coppie di fatto è molto diversa da quella che avviene tra coppie sposate.

  • Nel matrimonio i due coniugi sono legati da un vincolo che per lo stato ha efficacia legale;
  • Le coppie di fatto anche se hanno dichiarato all’anagrafe la loro convivenza non sono ugualmente unite da alcun vincolo, pertanto, se vogliono separarsi è sufficiente che smettano di convivere

Piu precisamente l’ex convivente di fatto

  • Non ha diritto ad un assegno di mantenimento da parte dell’ex partner nemmeno se non ha un reddito proprio;
  • Non ha diritto di continuare ad abitare la casa nella quale ha convissuto a meno che sia di sua proprietà o a meno che non abbia figli minori
  • In ogni caso l’ex non può imporgli di andare via da un giorno all’altro senza consentirgli di trovare una soluzione alternativa
  • Non ha diritto alla restituzione del denaro speso per contribuire al ménage familiare

 

Il mantenimento del/dei figlio/i

Analogamente a quanto avviene nella separazione delle coppie il principio guida nell’affidamento dei figli è quello della bigenitorialità.

 

Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli oltre che della loro istruzione ed educazione.

 

L’assegno di mantenimento può essere previsto solo quando marito e moglie si separano quindi solo a seguito di un vero e proprio procedimento per separazione.

 

Possono essere i coniugi stessi a trovare un accordo sull’ammontare se invece sono in disaccordo sarà il Giudice a decidere se il richiedente ha o meno diritto al mantenimento.

 

In caso abbia questo diritto sarà sempre il Giudice della separazione a quantificare l’assegno ma occorre tenere presente che tale importo è troppo “sensibile”al caso concreto per cui  è solo dopo un attento studio della situazione che si potrà arrivare ad un assegno prevedibile per la situazione in esame.

 

Qualora la separazione si sia chiusa senza prevedere un assegno perché al momento non ve ne era necessità viste la condizioni, al cambiare delle stesse, il coniuge in stato di bisogno potrà sempre ottenere l’assegno successivamente.

 

A tal fine il richiedente dovrà allegare una prova del cambiamento delle condizioni economiche proprie o dell’altro o di entrambi.

 

La differenza tra i due redditi da lavoro deve essere notevole.

 

Le condizioni economiche 

La legge prevede che vadano confrontate le rispettive condizioni economiche complessivamente intese.

Il confronto non va fatto semplicemente soltanto sulle entrate lavorative

Occorre tenere presenti tutte le componenti del reddito compreso il patrimonio personale.

Conseguentemente si dovrà andare a vedere se ciascuno dei due coniugi possiede beni immobili, risparmi in denaro anche investiti, rendite, entrate derivanti da eredità.

Il Giudice dovrà considerare anche quale sia stato il tenore di vita della famiglia.

Il giudice deve anche tenere conto che con la separazione si creano due economie domestiche

Entrambi i coniugi diventeranno più “poveri” avendo da pagare doppie utenze doppi servizi due abitazioni e via dicendo.

Il Giudice non deve limitarsi ad una semplice operazione aritmetica ma deve cercare di stabilire l’ammontare dell’assegno in modo da garantire al coniuge che lo riceverà di avere tendenzialmente il tenore di vita goduto prima, naturalmente questo passaggio è teorico ed ipotetico per cui a volte si verifica o degli errori al momento in cui tale principio deve essere trasferito su cose materiali.

 

La parola magica è “tendenzialmente”

 

Ciò significa che l’assegno non dovrà necessariamente garantire a chi lo riceverà una equiparazione assoluta con la condizione economica dell’altro coniuge.

 

Quando decade l'assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento decade nei seguenti casi:

  • Quando i coniugi divorziano: in questo caso il coniuge che percepiva l’assegno di mantenimento potrebbe chiedere ed ottenere l’assegno divorzi le ma i presupposti per ottenerlo sono diversi
  • Quando uno dei due muore
  • Quando le condizioni economiche del coniuge obbligato a versare l’assegno peggiorano in misura significativa (malattia che toglie o limita la capacità di lavoro, licenziamento, demansionamento, fallimento, riduzione delle entrate della propria impresa, nuova famiglia da mantenere)
  • Quando le condizioni economiche che del coniuge avente diritto migliorano sensibilmente (progressione di carriera, mansioni superiori, lavoro più remunerativo, eredità di un familiare, liquidazione di un importo rilevante a titolo di risarcimento del danno)
  • Quando il coniuge avente diritto conduce una convivenza more uxorio nel nuovo partner, non basta che la convivenza sia appena iniziata ma deve trattarsi di una convivenza stabile e continuativa. Deve trattarsi di una unione equiparabile al matrimonio.

 

La corte di Cassazione

La ragione è stata indicata chiaramente dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2018

 

Chi forma una nuova famiglia sceglie liberamente di voltare pagina e questo vale anche se la nuova famiglia non è fondata sul matrimonio.

 

Il riflesso di questo cambiamento esistenziale è il venire meno del diritto al mantenimento

Questo effetto però non è automatico

 

Il coniuge che riceve l’assegno può conservare il diritto se prova che la convivenza non incide sulle proprie condizioni economiche

Perché si possa ricevere il mantenimento non è più sufficiente dimostrare una differenza di reddito

 

L’assegno di mantenimento è il sostegno economico riconosciuto in seguito alla Separazione e viene sostituito dall’assegno divorzi le che si inserisce a partire dal divorzio e che resta attivo per l’intero periodo successivo, salvo i casi di revoca.

L’assegno di mantenimento viene dato quando la coppia si Separa e rappresenta una specie di ammortizzatore riconosciuto al coniuge che ha il reddito più basso e che si trova dall’oggi al domani senza il sostegno economico costituito dal contributo del suo ex o della sua Ex.

L’assegno di mantenimento ha il compito di garantire lo stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio e viene dato in modo automatico senza che ci siano molte limitazioni o verifiche cui motivi eh hanno portato il coniuge con il reddito più basso in una condizione di inferiorità economica.

 

L‘Assegno di mantenimento non può essere un vitalizio per sempre.

La suprema corte di cassazione ha sostenuto che con il divorzio le cose devono cambiare.

 

Il divorzio rompe in modo definitivo qualsiasi legame tra marito e moglie.

L’assegno di divorzio da un lato non è più diretto a garantire lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio ma garantisce l’autosufficienza economica mentre dall’altro lato viene riconosciuto se il coniuge richiedente è incapace di mantenersi da Sé non per colpa sua.

Questo presupposto si verifica valutando una serie di circostanze come, ad esempio, le condizioni di salute o di età per lavorare oppure non essere riusciti a trovare una occupazione nonostante una assidua ricerca.

La suprema corte di recente ha affermato che non si deve cercare per forza il lavoro delle proprie ambizioni ovvero quello che corrisponde al proprio livello do formazione ma ci si deve “accontentare” e l’obbligo di rendersi indipendente dal marito potrebbe imporre di fare un lavoro domestico come quello di badante o collaboratrice domestica.

La cassazione sta estendendo le condizioni richieste per l’assegno divorzile anche all’assegno di mantenimento, stabilendo che il coniuge che lo richiede per potere vantare il diritto di ottenere il sostegno economico deve dimostrare di non essere in grado di lavorare circostanza da escludere se si è giovani oppure si ha una laurea che consente di lavorare.

Una recente ordinanza dei Supremi Giudici (Cass ord 5932/2021) si può definire emblematica.

Di conseguenza prima di riconoscere l’assegno di mantenimento si deve procedere alla valutazione della “meritevolezza” del richiedente prendendo in considerazione anche le eventuali proposte di lavoro ricevute dalla ex moglie qualsiasi esse siano.

 

Le considerazioni fatte fino ad ora consentono di spiegare in modo più agevole quando spetta l’assegno di mantenimento alla ex moglie.

 

Si prendono in considerazione anche i redditi in nero che potrebbero essere ricostruiti attraverso le indagini della polizia finanziaria oppure attraverso il tenore di vita del quale si è goduto durante il matrimonio.

 

Se tra i coniugi si ha una differenza di stipendio sostanziale il giudice può riconoscere l’assegno di mantenimento alla ex moglie che dimostri di avere fatto il possibile per rendersi autonoma chiedendo una estensione del suo lavoro a tempo parziale n lavoro a tempo pieno.

 

L’assegno di divorzio e l’assegno di mantenimento spettano esclusivamente a condizione che siano presenti il rilevante squilibrio economico tra i coniugi e l’assenza di colpa da parte del richiedente.

 

L’assenza di colpa che lo stesso richiedente deve dimostrare consiste nell’incapacità di procurarsi un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

 

Se il marito dovesse riuscire a dimostrare che la moglie ha rifiutato le offerte di lavoro oppure non si è impegnata per cercare una occupazione potrebbe ottenere la revoca del mantenimento in precedenza accordato.

 

Da ultimo si consideri che una eventuale convivenza con un nuovo compagno fa cadere ogni diritto tranne quello al mantenimento dei figli mentre il contributo alla ex moglie non sarà più dovuto.


Filippo Maria TIEZZI